A chi è rivolto
La norma indicata dall’art. 30 c. 5 D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. prevede che i frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'Agenzia del Territorio se non è allegata copia del tipo mappale dal quale risulti, tramite attestazione, che il tipo medesimo è stato depositato presso il Comune.
Descrizione
La norma indicata dall’art. 30 c. 5 D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. prevede che i frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'Agenzia del Territorio se non è allegata copia del tipo mappale dal quale risulti, tramite attestazione, che il tipo medesimo è stato depositato presso il Comune.
Come fare
Il proprietario del terreno o il tecnico incaricato deve compilare e trasmettere all’Ufficio Tecnico Comunale l’istanza per il deposito resa sul modello reperibile presso l'Ufficio oppure scaricabile su questa Sezione Web.
Cosa serve
La norma indicata dall’art. 30 c. 5 D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. prevede che i frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'Agenzia del Territorio se non è allegata copia del tipo mappale dal quale risulti, tramite attestazione, che il tipo medesimo è stato depositato presso il Comune.
Cosa si ottiene
Depositare un frazionamento catastale
Tempi e scadenze
La norma indicata dall’art. 30 c. 5 D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. prevede che i frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'Agenzia del Territorio se non è allegata copia del tipo mappale dal quale risulti, tramite attestazione, che il tipo medesimo è stato depositato presso il Comune.
Riferimenti Normativi
Art. 30 c. 5 D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
Condizioni di servizio
(Termine proc. 30gg dall’istanza)
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 14/04/2023